Rispetto per la Giustizia Sportiva! /3

PalazziPrima ancora che nel nostro Paese entrasse in vigore la Costituzione - e così nell'intero mondo occidentale - il dibattito sul sistema processuale penale e punitivo in genere é sempre esistito e si è sviluppato tra i due poli estremi, il processo di tipo inquisitorio e quello di tipo accusatorio.
In quasi nessuno Stato si è adottato integralmente uno dei due modelli, ma sistemi più o meno misti con prevalenza ora verso il primo tipo, ora verso il secondo. Non c'è dubbio che la tendenza storica si è consolidata verso il processo di tipo accusatorio, dove le garanzie difensive sono maggiormente sviluppate e dove regna il principio del contraddittorio come regola non solo di garanzia dei diritti della persona, ma soprattutto di corretta ricerca della verità, quella verità processuale che deve essere quanto più vicina possibile alla realtà storica.
Dire che un sistema processuale è di tipo accusatorio è, nel linguaggio comune, sinonimo di rispetto di questi valori, un fiore all'occhiello delle istituzioni che lo affermano.
E non è mancato chi lo ha detto anche in relazione al processo sportivo.
La realtà, come spesso accade in questo mondo artefatto del pallone, è però l'esatto contrario: il processo sportivo, con la sua normativa, è uno dei peggiori esempi di processo inquisitorio, uno dei pochi rimasti e con caratteristiche esasperate, degne di altre epoche storiche.
A volte in fase di applicazione l'interpretazione delle norme accentua ulteriormente la spinta inquisitoria, altre volte l'attenua. E questo contribuisce in qualche caso a sospettarlo anche di parzialità e arbitrarietà.
Va ribadito che non è un problema di persone, che possono essere più o meno valide a seconda del sistema di reclutamento e del grado di autonomia ed indipendenza posseduto, ma di moduli organizzativi: la scelta del modello inquisitorio o accusatorio forma poi le persone che andranno ad applicarlo.
Analizziamo in questa puntata soltanto la prima caratteristica distintiva tra i due modelli: l'identificazione tra Accusa e Giudice.
Nel tipo inquisitorio puro l'Accusa istruisce e decide, in quello accusatorio chi fa una cosa non può fare l'altra. Sembra una fesseria scontata, ma non è così.
Nel sistema processuale penale italiano l'ultimo residuo inquisitorio su questo versante, scomparso qualche decennio fa, fu il Pretore Penale: apriva il procedimento, faceva le indagini con valore probatorio, se del caso mandava a giudizio e quindi assolveva o condannava. Ma era previsto comunque soltanto per reati meno gravi ed il contraddittorio era garantito dal dibattimento, dove le prove raccolte in istruttoria dal Pretore erano comunque sottoposte a vaglio difensivo.
Veniamo a noi: nel processo sportivo l'Accusa, rappresentata dal Procuratore Federale, ha poteri decisori?
Pare proprio di sì.
Il primo è il potere di archiviazione, in questo caso il Procuratore è anche Giudice. Non fa una richiesta ad un Giudice Istruttore o delle Indagini, che nel processo sportivo non é previsto, ma decide egli stesso.
C'è chi ha di recente contestato che potesse farlo e dovesse rivolgersi alla Commissione Disciplinare per archiviare per prescrizione gli illeciti dell'Inter, ma si trattò di una posizione interpretativa isolata, non basata sul tenore letterale delle norme.
Al di là di questo, nessuno ha mai contestato il potere di archiviazione del Procuratore Federale. Né a livello istituzionale, né a livello processuale. Del resto c'è anche una lunga prassi in tal senso. Identificazione piena, quindi, tra Accusa e Giudice.
In questa veste il Procuratore Federale è anche Giudice e il suo provvedimento di archiviazione è un provvedimento del Giudice, che ha accertato gli illeciti e dichiarato la prescrizione. Se avesse rilevato l'insussistenza dei fatti o la commissione da parte di altri, avrebbe archiviato con motivazione e formula più favorevoli per l'indagato.
Nonostante ciò, la quasi totalità dei commentatori sminuì la portata di questa decisione, sostenendo che si trattasse di un provvedimento dell'Accusa, glissando sul fatto che, in questo caso, l'Accusa era anche Giudice a tutti gli effetti.
Neppure nel processo penale italiano prima della riforma (sistema prevalentemente inquisitorio) il P.M. aveva potere di archiviazione, tranne il caso visto del Pretore Penale, ma faceva richiesta al Giudice Istruttore che, in caso di disaccordo, si sostituiva al P.M..
Il processo sportivo ha, come visto, recepito integralmente il sistema inquisitorio.
C'è poi il potere di deferimento, ossia il Procuratore Federale non chiede ad un Giudice, che nel processo sportivo in questa fase non è previsto, il rinvio a giudizio, ma egli stesso rinvia a giudizio.
Anche nel processo penale attuale, pur di tipo prevalentemente accusatorio, questo potere è riconosciuto al P.M., ma solo in una serie di reati meno gravi, come per il Pretore nel vecchio codice; per il resto deve sempre fare richiesta al Giudice per le Indagini Preliminari e la decisione avviene in contraddittorio.
Anche in questo caso nel processo sportivo c'è invece identificazione totale tra Procuratore Federale e Giudice, come da modello inquisitorio integrale.

Il potere che manca al Procuratore Federale è quello di pronunciare le sentenze di condanna o di assoluzione dei deferiti.

Riassumendo: il Procuratore Federale decide in solitudine chi sottrarre e chi mandare a processo. Ossia con l'archiviazione "assolve" senza processo, con il deferimento manda a processo per ottenere la condanna da un Giudice.
Il modello ispiratore di questo assetto di poteri è chiaramente di tipo quasi assolutamente inquisitorio. Non scrive la sentenza, ma questo potere non è più riconosciuto ad alcun pubblico accusatore nemmeno negli ultimi esempi di processo inquisitorio.
Anche le Corti Marziali son ben distinte dal pubblico accusatore.
Buon per Bonucci e Pepe, che altrimenti avrebbero avuto la carriera stroncata, il primo, ed un lungo periodo di riposo forzato il secondo.

In un progetto di riforma auspicabile, pare evidente quali siano i rimedi: ridimensionamento dei poteri del Procuratore Federale e istituzione di un Giudice delle Indagini, che valuti le richieste di archiviazione o di deferimento del Procuratore Federale in contraddittorio dei soggetti interessati; potere del Giudice di archiviare o di respingere l'archiviazione, sostituendosi al Procuratore Federale nelle indagini (modello inquisitorio) o imponendogli di procedere (modello accusatorio); potere del Giudice di deferire a giudizio, o di respingere la richiesta di deferimento del Procuratore Federale con conseguente archiviazione o assoluzione; potere del Giudice di ordinare al Procuratore Federale ulteriori indagini prima di decidere sulle sue richieste.
Tempo necessario per svolgere questi compiti da parte del Giudice delle Indagini: quelli necessari per tenere un'udienza.
La "peculiarità" del processo sportivo con la sua necessità di essere (a volte) celere non dovrebbe soffrirne più di tanto. Un qualche controllo giudiziale sull'esercizio dei poteri della Procura Federale darebbe un pizzico di democraticità al processo sportivo, cosa di cui pure Petrucci ed Abete potrebbero, a ragion veduta, vantarsi.


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