Bilanciopoli: patteggiamento e multarella per Inter e Milan

giustiziaLA NOTIZIA.
CALCIO, FALSO IN BILANCIO: DISCIPLINARE MULTA MILAN E INTER.
Si chiude con sanzioni pecuniarie il processo sportivo per il presunto falso in bilancio di Milan e Inter. La Commissione disciplinare, sulla base del deferimento disposto dal procuratore Palazzi lo scorso 4 febbraio, ha disposto 90 mila euro di sanzione a carico delle due società milanesi. Multa di 60 mila euro anche all'ad rossonero Adriano Galliani.

IN PRATICA E' SUCCESSO CHE ...

Gli imputati hanno patteggiato riconoscendo le proprie colpe. Hanno chiesto l'applicazione dell'Art. 23 che, in pratica, è un "patteggiamento", contro cui la Procura Federale non ha avuto nulla da eccepire. Non ci stupisce, visto che Palazzi aveva usato la mano leggera già all'atto dei deferimenti.
Per uno strano scherzo del destino è toccato ancora ad Artico presiedere una Commissione disciplinare "buonista" con l'Inter ed Oriali in veste di "giudicati".
Come è possibile rilevare sul sito della RAI, già al momento delle sentenze per passaportopoli si scrisse "Mano leggera della commissione disciplinare per il caso delle falsificazioni". Anche allora Artico dovette occuparsi di Oriali, come riportato nelle motivazioni della sentenza: "il passaporto italiano consegnato a Recoba dal dirigente dell'inter Gabriele Oriali (anch'egli condannato a due anni) non poteva esere genuino perchè incompatibile con la cittadinanza non italiana"

VIA QUELLO SCUDETTO!
Il patteggiamento di una condanna sportiva relativa anche al campionato 2004/2005, se esiste la tutela di un'etica sportiva da parte della FIGC, dovrebbe portare alla revoca di quello scudetto assegnato da Guido Rossi per meriti "etici". E' assurdo che quello scudetto, tolto alla Juventus per un giudizio sportivo su fatti relativi alla stagione 2004-05, rimanga assegnato a chi per violazioni del CGS commesse nella stessa stagione ha ammesso la colpa chiedendo di patteggiare. La credibilità dei vertici istituzionali del calcio italiano sarà gravemente minata se nessuna iniziativa verrà intrapresa.

UN PALAZZI DIVERSO.
Oggi stesso Palazzi ha deferito Reggina, Genoa e Udinese per le plusvalenze:
ROMA, 12 giugno 2008 - Il procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale le società Genoa, Udinese e Reggina, oltre ad alcuni dirigenti di questi club, per vicende legate a "plusvalenze fittizie". Tra i deferiti risultano anche il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, dell'Udinese Franco Soldati, e della Reggina Pasquale Foti. [....] ISCRIZIONI AI CAMPIONATI - Per il presidente della Reggina, altre presunte irregolarità riguarderebbero il bilancio chiuso al 30 giugno 2004 con "plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili". Le condotte di tutti i dirigenti, secondo la procura federale, sarebbero state attuate con l'obiettivo di iscrivere le società ai diversi campionati "in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale"

Palazzi contesta il fatto che senza plusvalenze non erano rispettati i parametri Covisoc, la stessa cosa che sosteneva il pm Nocerino per l'Inter, confortato da un parere ottenuto dalla stessa Covisoc relativo al campionato 2005/6. Con l'Inter, Palazzi non ha scritto nei deferimenti quanto oggi contesta a Foti. Forse il falso in blilancio della Reggina è più grave di quello dell'Inter? La differenza è data dalla diversa situazione patrimoniale di Moratti e Foti o da quale altra spiegazione plausibile?

Resta ancora da notare che il Palazzi superveloce del 2006 ha ceduto il passo ad un Palazzi molto più lento. Oggi La Gazzetta dello sport a pagina 26, oltre ad anticipare la sentenza come al solito, spiegava che la precedente udienza era stata spostata perchè Milan ed Inter avevano sollecitato la Procura di Milano a mandare le carte liberatorie. Quindi, non solo Palazzi ha aspettato che prima facesse il suo corso il processo ordinario ma ha aspettato anche l'invio di ulteriori carte dalla Procura. Non ci aspettiamo risposte da quei giornalisti che nell'estate 2006 hanno giustificato un aborto giuridico usando come ritornello "Ma lo sanno tutti che a giustizia sportiva è sommaria, perchè deve essere veloce, non può aspettare i tempi della giustizia ordinaria". Palazzi questa volta ha aspettato, lo ha fatto, per qualcuno lo ha fatto.

Un'ultima osservazione sulla Gazzetta. Secondo il quotidiano di Verdelli, Cannavò e Palombo le carte in arrivo dalla Procura di Milano erano riferite alle archiviazioni con formula piena, disposte a suo tempo dalla procura, perchè "il fatto non sussiste". A questo punto sorge il dubbio su che cosa hanno patteggiato Ghelfi, Oriali e compagni visto che, secondo le assicurazioni di Palombo, il fatto non sussisteva.
A meno che Oriali, da buon mediano, non abbia patteggiato tanto per tenersi in esercizio, verrebbe da osservare che la Gazzetta, nel dare una mano all'andamento della giustizia sportiva, ha fatto questa volta non solo il suo dovere, ma qualcosa di piu.


COMUNICATO STAMPA
Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Roma, 12 giugno 2008

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’avv. Sergio Artico, Presidente, dall’avv. Gianfranco Tobia, dall’avv. Federico Vecchio, Componenti, dal Prof. Cesare Imbriani e dal dott. Carlo Purificato, Componenti aggiunti e con l’assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 12 giugno 2008 e ha assunto la seguente decisione:

(235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO GALLIANI (Vice Presidente vicario ed Amministratore delegato AC Milan SpA); GABRIELE ORIALI (all’epoca dei fatti direttore tecnico attualmente dirigente FC Internazionale SpA); MASSIMO MORETTI (all’epoca dei fatti Direttore generale FC
Internazionale SpA); RINALDO GHELFI (già Amministratore delegato e attualmente Vice Presidente FC Internazionale SpA); MAURO GAMBARO (all’epoca dei fatti Amministratore delegato FC Internazionale SpA) E DELLE SOCIETA’ AC MILAN SpA
E FC INTERNAZIONALE SpA (nota n. 2581/296-812pf06-07/SP/ma del 4.2.2008)
Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 4 febbraio 2008 nei confronti di:
1) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva ai punti 4.1, 4.5, 4.6 e 4.7;
2) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, come meglio specificato nella parte motiva ai punti 4.11, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16;
3) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti nella mancata svalutazione nei bilanci chiusi nel 2004 e nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte
motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 1 e 2 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;
4) società AC MILAN, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate al suo vice presidente vicario ed amministratore delegato ai punti 1, 2 e 3 che precedono, tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;
5) Gabriele ORIALI, all'epoca dei fatti direttore tecnico, attualmente dirigente, della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva al punto 4.1;
6) Massimo MORETTI, all'epoca dei fatti direttore generale della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva al punto 4.1;
7) Rinaldo GHELFI, già amministratore delegato e attualmente vice Presidente della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, come meglio specificato nella parte motiva ai punti 4.11, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16, nonché le condotte consistenti nella mancata svalutazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2004 e nella situazione patrimoniale ai 31 marzo 2005, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 5, 6 e 8 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti.
8) Mauro GAMBARO, all'epoca dei fatti amministratore delegato della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti nella mancata svalutazione nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 5, 6 e 7 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;
9) società FC INTERNAZIONALE per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti sopra indicati ai punti nn. 5, 6, 7 e 8 che precedono condotte tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;

Ritenuto che all’inizio del dibattimento i deferiti Galliani, Ghelfi, Gambaro, Oriali, Moretti, FC Internazionale SpA, AC Milan SpA, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS.

Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale
Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
Visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
Rilevato che nel, caso di specie, la quantificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.


P.Q.M.
Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
Adriano Galliani: ammenda di euro 60.000,00 (sessantamila/00)
AC Milan SpA: ammenda di euro 90.000,00 (novantamila/00)
Rinaldo Ghelfi: ammenda di euro 20.000,00 (ventimila/00)
Mauro Gambaro: ammenda di euro 20.000,00 (ventimila/00)
Gabriele Oriali: ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00)
Massimo Moretti: ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00)
FC Internazionale SpA: ammenda di euro 90.000,00 (novantamila/00)

..........

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’avv. Sergio Artico, Presidente, dall’avv. Emilio Battaglia, dall’avv. Valentina Ramella, Componenti; dal Prof. Cesare Imbriani e dal dott. Carlo Purificato Componenti aggiunti e con l’assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 12 giugno 2008 e ha assunto la seguentedecisione:
(254) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAROTTA (all’epoca dei fatti Consigliere e Procuratore speciale UC Sampdoria SpA); GIUSEPPE MAROTTA (all’epoca dei fatti ed attualmente Amministratore delegato UC Sampdoria SpA); RICCARDO GARRONE (Presidente del Consiglio di
Amministrazione UC Sampdoria SpA) E DELLA SOCIETA’ UC SAMPDORIA SpA (nota n. 4150/688pf07-08/SP/ad del 14.4.2008)
Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 14 aprile 2008 nei
confronti di:
1. Giuseppe MAROTTA, all’epoca dei fatti Consigliere e Procuratore Speciale dell’UC SAMPODORIA, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati
nella parte motiva del deferimento;
2. Giuseppe MAROTTA, all’epoca dei fatti ed attualmente Amministratore Delegato dell’UC SAMPODORIA, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in
essere le condotte consistenti nella mancata svalutazione nei Bilanci successivi a quello chiuso il 30 giugno 2003 come meglio precisato nella parte motiva e nelle situazioni patrimoniali al 31 marzo 2004, al 31 marzo 2005 e al 31 marzo 2006, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, condotte connesse
fra di loro e con quelle di cui al punto 1 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;
3. Riccardo GARRONE, Presidente del Consiglio di Amministrazione della UC SAMPDORIA, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in
essere la condotta consistente ne lla contabilizzazione nel bilancio chiuso il 30 giugno 2003 della plusvalenza (fittizia) derivante dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili nonchè le condotte consistenti nella mancata svalutazione nei bilanci dei successivi esercizi, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui al punto 1 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;
4. società UC SAMPDORIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti sopra indicati, tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a
quelle realmente esistenti.
Ritenuto che all’inizio del dibattimento i deferiti, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS.
Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale.
Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
Visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.
Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.
Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
Giuseppe Marotta: ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00);
Riccardo Garrone: ammenda di € 18.000,00 (diciottomila/00);
UC Sampdoria SpA: ammenda di € 36.000,00 (trentaseimila/00).