La violazione dell'art. 1 del CGS e la slealtà sportiva. Ante e post calciopoli

giustiziaTra le tante sciocchezze lette in questi mesi una sembrava la più difficile da smontare. I più moderati inquisitori di Moggi (quelli che non si lanciano in ardite e diffamatorie affermazioni tipo: mafioso-corruttore, etcc...) sostengono che comunque si è trattato di violazione dell'art. 1 del CGS.
Bisognava essere puniti per atti sleali e non per l'art. 6.
Sapete bene che sono uno dei pochissimi che ha sempre sostenuto il contrario. Per me, oltre i vizi di legittimità macroscopici che portano all'annullamento del processo sportivo nella sua totalità, non vi è mai stata violazione dell'art. 1 vigente ai tempi di calciopoli. Questa mia tesi, suffragata da autorevoli pareri di professori universitari (Scoca-Vinti), nasce dall'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 1 del CGS vigente ai tempi di Calciopoli. Non esisteva nessun riferimento espresso al fatto che telefonare ad un designatore rappresentasse violazione dell'art. 1.
Interpretando, dunque, sistematicamente, lo stesso art. 1 bisognava ricostruire il concetto di LEALTA'. Uno, pertanto, è SLEALE QUANDO PONE IN ESSERE comportamenti che altri non pongono in essere. Io sono sleale se agisco all'oscuro degli altri e questi ultimi non sanno nulla e, soprattutto, non agiscono come me.
Dopo la farsa estiva è emerso in modo diamantino che:
1) Meani telefonava ai designatori, a Collina ed ai guardalinee;
2) Facchetti telefonava a Bergamo, oltre che andare a cena a casa dello stesso.
3) Della Valle telefonava ai designatori ed ai vertici della FIGC.
Quindi, l'avere Moggi telefonato a Bergamo non rappresenta un comportamento SLEALE in quanto tutti telefonavano. La prova lampante di quanto riportato è rappresentata dal NUOVO ART. 1 DEL CGS VIGENTE DOPO CALCIOPOLI.

TITOLO: NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 1 - Doveri e obblighi generali


Comma 4. Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, nonché ai soggetti di cui al comma 5, è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell’Associazione italiana arbitri (AIA).

Come si nota con chiarezza oggi è vietato espressamente telefonare ai designatori. Prima NO. Vorrei evitare che qualche genio mi possa rispondere con il solito refrain: non si può giustificare il tutto con il "lo facevano tutti"! Non è questo il frutto della mia analisi che si riferisce solo alle NORME VIGENTI DURANTE CALCIOPOLI.