Il paradosso di Kefeo - Parte II

pist.......ovvero della condanna alla pena del Massimo.

Fin qui abbiamo stabilito sulla sola base del dato normativo che, per arrivare alle conclusioni cui è giunta la giustizia sportiva, necessariamente doveva essere stato accolto un concetto di vantaggio in classifica, conseguito dalla Juventus con modalità diversa dall’alterazione della classifica stessa.

Avevamo anche manifestato la difficoltà di immaginare un esempio concreto sostenibile e la curiosità di verificare se la giustizia sportiva lo avesse trovato nel caso sottoposto al suo esame.

La lettura della decisione conferma che anche la Corte Federale deve avere avuto qualche problema.

Trascrivo qui un passo, più volte ripetuto per la verità, che ci dà la chiave di comprensione della decisione: “In particolare, merita totale adesione il passaggio nel quale la decisione impugnata ricava dagli elementi di prova raccolti la convinzione della compiuta verificazione dell’esito dell’illecito sportivo, e cioè dell’alterazione della classifica, a vantaggio della Juventus, del campionato 2004/2005, per effetto del condizionamento del settore arbitrale “.

Prendiamo intanto atto che la Corte afferma che il vantaggio in classifica, ossia la vittoria nel campionato 2004-2005, è stato conseguito con l’alterazione della classifica.

L’affermazione è formalmente sostenibile, ma - per quanto detto – contrasta con la previsione qui sostenuta nella parte I.

Eppure in primo grado si era proposta una soluzione diversa, proprio quella del vantaggio in classifica senza alterazione della classifica: “In relazione al complesso ordito accusatorio la Commissione di primo grado ha osservato che la fattispecie di illecito sportivo, di cui all’art. 6 citato, può integrarsi anche attraverso il compimento di atti diretti ad assicurare, a chiunque, un vantaggio in classifica, aggiungendo che tale autonoma ipotesi può prescindere dall’alterazione dello svolgimento o dal risultato di una gara, sotto il profilo che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti che, comunque, finiscano, indipendentemente dall’esito di singole gare, per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre.

In concreto, i primi giudici hanno ritenuto che tale effetto di condizionamento del campionato 2004/2005 sia stato, dagli incolpati, raggiunto grazie all’alterazione del regolare funzionamento del settore arbitrale ed alla lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza tipici di tale funzione”.

La Corte non condivide la tesi della Commissione di primo grado, o meglio ritiene che, così esposta, si sconfessi da sé ed allora introduce la formula letterale dell’alterazione della classifica, che riconcilia il testo della motivazione quantomeno con il testo normativo.

Per il resto tutto rimane uguale: in primo grado si riconosce che il condizionamento del settore arbitrale non altera la classifica, ma si ritiene che il vantaggio in classifica possa essere conseguito ugualmente anche senza alterare i risultati; in secondo grado dicono che il condizionamento del settore arbitrale altera la classifica.

Et voilà, tutto cambia perché resti tutto uguale.

La questione in questo modo si complica però anche per la Corte: esclusa l’alterazione diretta della classifica, non pertinente al caso in esame, non resterebbe che sostenere l’alterazione indiretta, ossia quell’alterazione della classifica attraverso l’alterazione dei risultati delle gare, che la Commissione di primo grado aveva ritenuto non necessaria, così superando la mancanza di prova al riguardo ( qualcuno ritiene che, se la Commissione avesse avuto prova dell’alterazione dei risultati e quindi della classifica, non lo avrebbe ampiamente esposto e sostenuto? ).

Si tratta ora di vedere se la motivazione formale della Corte corrisponda alla motivazione sostanziale della sua decisione: in altre parole, plausibile che il condizionamento arbitrale possa alterare la classifica, ma il termine “condizionamento arbitrale” appare suggestivo, poiché generico e poco descrittivo della situazione che si vuole evocare.

E’ generico con riferimento al soggetto condizionato: non si parla di arbitri, ma di settore arbitrale nel suo complesso.

E’ generico con riferimento anche al soggetto condizionante: può andar bene abbinato a comportamenti di critica o di elogio verso gli arbitri ( non occorre fare esempi ), così come ad atteggiamenti benevoli od ostili in occasioni pubbliche o private ( si vedano l’invito a cena di Meani, il “sequestro” di Paparesta a Reggio Calabria, le manfrine nerazzurre con l’arbitro Nucini ) ed ancora ad episodi di corruzione dell’arbitro.

Sono fatti molto diversi tra loro ed altri ancora se ne potrebbero prospettare, ma in ogni caso se ne deve analizzare la eventuale diversa efficienza causale, ossia l’idoneità a determinare un risultato piuttosto che un altro, nella specie l’alterazione della classifica come modalità per il raggiungimento del vantaggio in classifica.

Non sembra che la Corte se ne preoccupi minimamente. Capisce che lì sta il problema e allora supplisce con la solennità o l’esorbitanza delle affermazioni alla carenza delle motivazioni sostanziali: “Ad avviso della Corte, deve indiscutibilmente affermarsi così ancora una volta, facendo giustizia degli argomenti sviluppati in senso contrario nei gravami, la piena e concreta attitudine a falsare la classifica posseduta dall’opera di condizionamento del settore arbitrale, per effetto delle scelte e delle decisioni dei relativi vertici, influenzati della decisiva opera di Moggi e Giraudo “.

E più avanti: “Come detto, sono più che adeguati e più che congruamente valutati, dai primi giudici, gli elementi di prova dell’avvenuto condizionamento di cui si dice ( come risalta dalle espresse citazioni racchiuse al punto nella decisione impugnata, alle cui pagine da 79 a 90 si fa espresso rinvio )”.

Tutti i passi sottolineati potrebbero essere tranquillamente tolti senza che la motivazione ci perda qualcosa. Il poco detto sarebbe detto senza enfasi.

Quindi per la Corte ci sarebbe stato condizionamento, ma non si spende una parola sul meccanismo causale di ogni singolo atto di condizionamento, su come ogni singolo atto abbia potuto causare, da solo o insieme ad altri atti, un’alterazione della classifica e un vantaggio per la Juventus.

Più oltre: “Ed invero, una volta chiarito che il condizionamento del settore arbitrale costituisce sistema comportamentale idoneo all’alterazione del campionato, va aggiunto che, ad avviso della Corte, i mezzi in concreto posti in essere ( e prima analiticamente descritti ) vanno definiti, senz’altro, idonei allo scopo, sia con valutazione ex ante che, per semplice completezza espositiva, con valutazione ex post (quest’ultimo inciso sta a significare che non si sono limitati a constatare che la Juventus aveva vinto il campionato, deducendo poi solo da questo l’alterazione della classifica. Ben altri ragionamenti hanno fatto. ….. In fondo bastava dirlo in modo più diretto e nessuno ci avrebbe poi mai pensato)".

Proveremo a fare nella parte successiva quel lavoro, che la Corte non ha fatto, per verificare se l’affermazione circa l’alterazione della classifica sia effettivamente una pura formula letterale, che richiama il testo normativo senza alcun aggancio causale con i fatti accertati ed esposti nella motivazione sostanziale. Nel qual caso l’improponibile tesi del vantaggio senza alterazione della classifica, cacciata dalla porta, rientrerebbe camuffata dalla finestra.

Qui è utile concludere intanto con alcune riflessioni sulle pene.

L’art. 6 del codice di giustizia sportiva al comma 1 prevede una serie di atti illeciti di crescente gravità, da quelli diretti ad alterare semplicemente lo svolgimento delle gare senza alterare i risultati fino al caso estremo dell’alterazione-vantaggio in classifica.

Correlativamente l’art. 13 prevede una serie crescente di sanzioni in relazione al tipo di violazione, al tipo di responsabilità e alla gravità dell’illecito stesso.

Il comma 6 dell’art. 6 prevede infine un aggravamento delle sanzioni se il fine, a cui era diretto l’illecito, venga raggiunto e/o se ricorra una pluralità di atti diretti al fine.

Logica normativa vuole che, nel giudicare, le pene siano applicate a seconda della gravità degli illeciti.

Nel caso della Juventus si è ritenuto:
1) che gli atti fossero diretti al fine più grave, quello di alterare la classifica;

2) che vi fosse pluralità di atti diretti al fine, motivo di aggravante;

3) che il fine era stato conseguito, motivo ulteriore di aggravante;

4) che la responsabilità fosse diretta e quindi meritevole di più grave sanzione.

Pur con la più ardita delle motivazioni ci toccò inevitabilmente il massimo della pena ipotizzabile, o quasi.

Il gioco di parole ironico del sottotitolo sulla pena inflitta non voleva però essere un ammiccamento a quei quattro dietrologi di Farsopoli, convinti che la condanna della Juventus sia stata decisa e commissionata a Milano (con sinergie torinesi) e poi formalizzata a Roma, ma semplicemente un doveroso omaggio alla persona che successivamente, con lo slogan “vinciamo senza rubare“ proclamato a giorni alterni, ne ha di fatto assunto la paternità ideale, raccogliendone disinteressatamente i frutti materiali.

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