Il paradosso di Kefeo - Parte IV

borrelli... ovvero del perché, misurando le ragioni, la chiamaron Corte.

Analizziamo, prendendo le mosse dalla motivazione della Corte Federale, prima di tutto quali fossero le contestazioni elevate alla Juventus o ai suoi amministratori.

Così scrive la Corte a pagg. 60-61:

a) incolpazione, ex artt. 1, 1° comma e 6, 1° e 2° comma C.G.S., a Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pierluigi Pairetto, Tullio Lanese e Massimo De Santis, nonché a titolo di responsabilità diretta e presunta, alla società in questione, per avere intrattenuto tra loro contatti indebiti, anche su linee telefoniche riservate, e realizzato incontri riservati, così ponendo in essere condotte in violazione dei generali doveri comportamentali e, al contempo, rivolte a condizionare a favore della Juventus, il settore arbitrale;
b) Moggi e Giraudo, ex art. 1, comma 1, citato e la società per responsabilità diretta, per aver tenuto, al termine della gara Reggina – Juventus del 6 novembre 2004, una condotta verbalmente e fisicamente aggressiva nei confronti della terna arbitrale, punitivamente chiusa a chiave nello spogliatoio;
c) Gianluca Paparesta (non rileva più la posizione di Pietro Ingargiola, per essere la decisione impugnata divenuta definitiva nei suoi confronti per mancata impugnazione) per avere omesso di segnalare la condotta di Moggi, di cui alla lettera b);
d) Lanese, ai sensi dell’art. 1 cit., per avere avallato e consigliato l’Ingargiola a porre in essere il comportamento omissivo addebitatogli;
e) Moggi, di illecito ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS e la Juventus di responsabilità diretta e presunta, per avere posto in essere atti diretti ad alterare ( lo svolgimento del ) le gare della società torinese contro Lazio, Bologna ed Udinese;
f) Bergamo, di illecito sportivo in relazione alle gare da ultimo menzionate;
g) De Santis per la medesima violazione, per aver aderito al disegno di alterare, a favore della Juventus, la gara di quest’ultima in trasferta a Bologna, precostituendo la necessaria squalifica di giocatori di tale squadra, già diffidati, ammonendoli nel precedente incontro da lui diretto.

Si noterà che, mentre nella contestazione di illecito prevista al capo e) c’è un esplicito riferimento ad una delle ipotesi di illecito dell’art. 6 CGS ( atti diretti ad alterare le gare della Juventus con alcune squadre ), nella contestazione prevista al capo a) si fa riferimento a condotte sleali rivolte a condizionare a favore della Juventus il settore arbitrale, formula che non coincide con nessuna delle previsioni di illecito dell’art. 6 del CGS. In realtà la Corte trascrive parzialmente il capo di incolpazione della procura federale, tralasciando il riferimento al fine di conseguire un vantaggio in classifica e la contestazione delle aggravanti della pluralità delle condotte e del conseguimento del vantaggio. Svista probabilmente insignificante. Si prenda però nota: si contesta la pluralità di condotte, non la pluralità di illeciti. Più avanti se ne riparlerà.
Come già rilevato nelle parti precedenti, l’ipotesi del vantaggio in classifica non era stato posto dalla Commissione di primo grado in correlazione con un’alterazione della classifica., correlazione che invece viene fatta dalla Corte per la prima volta

Viene da pensare che, nell’ipotesi accusatoria, il capo a) fosse collegato alla contestazione successiva del capo e): vale a dire, l’opera di condizionamento del settore arbitrale del capo a) sarebbe la cornice finita poi col concretarsi in dettaglio nell’alterazione delle gare con la Lazio, il Bologna e l’Udinese, come specificato nel capo e), in tal modo avvalorando la possibilità del conseguimento di un vantaggio in classifica quantomeno in presenza di una alterazione dello svolgimento di alcune gare.
Ipotizzare, infatti, il conseguimento di un vantaggio in classifica per mezzo di un condizionamento del settore arbitrale, che non produca nemmeno un tentativo di alterazione del solo svolgimento di una gara soltanto, parrebbe una contraddizione in termini.
Nella contestazione non c’è comunque traccia né del tentativo di alterazione dei risultati, né del tentativo di alterazione della classifica; al più potrebbe intendersi una sorta di condotta permanente diretta ad alterare lo svolgimento di qualsiasi gara.
Così ricostruita la contestazione, una prima cosa si può dire: l’alterazione della classifica ( e l’alterazione dei risultati delle gare ) non formava e non poteva formare oggetto di contestazione.

Non sarà che, venuta meno la possibilità di sostenere la ricorrenza del fine di conseguire un vantaggio in classifica attraverso l’alterazione dello svolgimento di gare, data l’insostenibilità del capo e), si è reso necessario introdurre l’alterazione della classifica come mezzo per conseguire quel vantaggio ?

Con molta buona volontà, in considerazione che l’illecito del capo e) è stato ritenuto insussistente ed è rimasto solo quello anomalo del capo a), concediamo che quella strana contestazione del condizionamento del settore arbitrale, generica e onnicomprensiva, stia a significare una serie di “atti diretti ad alterare lo svolgimento di tutte le gare della Juventus“, così da rendere plausibile almeno la finalità di conseguire un vantaggio in classifica.

La situazione che ne deriverebbe sarebbe però davvero singolare: la soglia minima dell’illecito ( atti diretti ad alterare lo svolgimento delle gare ) verrebbe esclusa per tre gare specifiche e ammessa in via generale con la forma del condizionamento del settore arbitrale.

La logica della Corte ne sarebbe risultata, quindi, questa: con il condizionamento del settore arbitrale si sarebbe alterato lo svolgimento di tutte le gare, escluse quelle con la Lazio, il Bologna e l’Udinese.

Qualsiasi studente universitario che si azzardasse ad argomentare in questo modo verrebbe, a calci nel sedere, invitato a ripresentarsi più avanti.

Si dirà – Kefeo, tieniti ! – che la Corte non ha detto che gli atti diretti al condizionamento del settore arbitrale erano diretti ad alterare lo svolgimento delle gare, ma che erano diretti ad alterare la classifica senza la pretesa di alterare neanche il solo svolgimento di una sola gara.

Obiezione interessante, ma l’esito dell’esame universitario non cambierebbe. In realtà la Corte ha detto anche di più,cioè che la classifica è stata alterata, ossia che il risultato è stato raggiunto, andando oltre quella che era stata la timida contestazione del capo a), che di alterazione della classifica non faceva menzione, limitandosi a parlare di vantaggio in classifica.
Vediamo ora in cosa consistono gli atti diretti al condizionamento del settore arbitrale, così come esposti dalla Corte da pag. 67 a pag. 69:

In effetti, agli atti è affluita una quantità cospicua ed inequivoca di elementi dimostrativi:
a) della speciale cura che i due dirigenti dicevano dovesse essere posta nei rapporti col mondo arbitrale;
b) della natura, intensità, ambiguità e non trasparenza dei loro rapporti con i designatori Pairetto e Bergamo, costellati da ripetuti incontri conviviali, privati ed esclusivi, da un incalzante numero di colloqui telefonici, dall’inspiegabile (almeno secondo i canoni della limpidezza comportamentale) affidamento di telefonini insuscettibili di intercettazione, dall’intercessione, a fini commerciali (quali l’acquisto di autoveicoli del gruppo FIAT), a favore di persone legate a Pairetto, da regali offerti ai designatori e capaci di generare un pericoloso sentimento di riconoscenza da parte dei donatari nei confronti dei donanti e, quindi, della società di questi ultimi, dalle pesantissime, insistite interferenze di Moggi nella predisposizione delle griglie per il sorteggio arbitrale atte a sovrapporsi, sovrastandole, alle scelte del designatore Bergamo, sia con riferimento agli arbitri, che agli assistenti e coronate da sostanziale successo (nel senso della fungibilità funzionale dei prescelti rispetto a quelli desiderati e richiesti: è il caso del “pan bagnato” Gemignani e Foschetti in luogo della “zuppa” Ricci e Gemignani, pretesa da Moggi per la gara Juventus – Udinese, del 13 febbraio 2005), dalle minacciose intenzioni manifestate da Moggi a Bergamo nei confronti di arbitri che “sbagliano” (è il caso della subliminale richiesta di punizione nei confronti di Collina e Rosetti), dalle attuate ed umilianti della dignità del soggetto passivo minacce ed aggressioni contro altri arbitri che sbagliano (Paparesta dopo Reggina – Juventus, del 6 novembre 2004).
Questi gli episodi, ripetuti nel tempo e nello spazio, incontroversi nella loro storicità, congiuntamente o disgiuntamente posti in essere da Moggi e Giraudo e, comunque, tutti obiettivamente tendenti alla precostituzione di condizioni dalle quali la Juventus potesse trarre vantaggio di classifica nel campionato 2004-2005, episodi a cui la decisione impugnata ha giustamente attribuito capacità causale adeguata per il conseguimento di tale risultato sperato.
Anche questo giudizio va integralmente condiviso e specularmene rigettata la articolata censura mossa alla decisione impugnata da parte degli appellanti.
Ed invero, una volta chiarito che il condizionamento del settore arbitrale costituisce sistema comportamentale idoneo all’alterazione del campionato, va aggiunto che, ad avviso della Corte, i mezzi in concreto posti in essere (e prima analiticamente descritti) vanno definiti, senz’altro, idonei allo scopo, sia con valutazione ex ante che, per semplice completezza espositiva, con valutazione ex post.
Si consideri, al riguardo, che in astratto le condotte di Moggi e Giraudo non potevano non sortire il risultato auspicato in riferimento agli allettanti vantaggi diretti ed indiretti offerti ai designatori (anche individualmente), all’ineffabile confidenza nei rapporti personali, alla pervasività della presenza dei dirigenti juventini nelle scelte riservate all’ufficio di costoro; al tempo stesso, l’idoneità ex post delle condotte stesse, nella prospettiva dell’art. 6 CGS, si deduce, senza perplessità alcuna, dalla supina predisposizione, mostrata dai designatori stessi (anche separatamente) a seguire le indicazioni di Moggi e Giraudo (in materia di designazione di assistenti,concertazione della formazione delle griglie, piena connivenza omissiva rispetto ad episodi minacciosi ed aggressivi di cui Moggi era stato autore).

Senza entrare nel merito dei singoli episodi, già analizzati da molti amici sul forum o in questo stesso sito, riportandoli in gran parte a prassi molto diffuse nel mondo del calcio e stranamente finora non solo tollerate nei confronti di altre squadre e di altre persone, ma addirittura considerate non ostative a riconoscimenti morali e materiali ( si vedano: la nomina di Collina e lo scudetto di cartone ), vediamo di analizzare la eventuale portata causale degli episodi stessi.

Dal tenore della motivazione e dalla ratio che la sorregge, nessuno di questi episodi è stato considerato singolarmente come illecito sportivo, anche se tutti assieme formano, secondo la Corte, quella melassa reticolare condizionante il settore arbitrale che avrebbe alterato la classifica.

L’illecito oggetto della condanna è uno soltanto, pur se composto da più atti non costituenti di per sé illeciti, ma ciò nonostante la Corte parla di illecito ripetuto nel tempo grazie ad una “struttura organizzativa“ permanente.

Non è chiaro se nel determinare la pena la Corte abbia applicato anche l’aggravante della pluralità di illeciti contestata in forma imprecisa dalla procura federale ( anche se sembrerebbe di sì per quanto appena detto e per la gravità eccezionale della pena inflitta alla Juve ), in quanto non lo dice esplicitamente.

Si tratterebbe di un grave errore tecnico, (non il solo). Perché l’aggravante dell’art.6 c.6 CGS richiede non una pluralità di condotte, ma una pluralità di condotte costituenti illeciti. Affinché si possa parlare di illecito ripetuto nel tempo occorrono almeno due illeciti, mentre qui la stessa Corte ci dice che l’illecito è uno soltanto.
Sul punto quindi registriamo che la procura federale contesta l’aggravante sulla base non di una pluralità di illeciti, ma in forza della pluralità delle condotte, e che la Corte costruisce un solo illecito “ripetuto nel tempo”, uno e plurimo al tempo stesso. Materia di fede, inutile andare oltre.

Vediamo ora alcuni principi che ci si dovrebbe aspettare di leggere nelle motivazioni delle sentenze sportive.

Come detto, la norma che configura l’illecito sportivo prefigura una graduale serie di condotte orientate ad un fine; la formula usata è “atti diretti a“ seguita dal fine perseguito: alterare lo svolgimento delle gare, alterare i risultati, assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

Va individuata preliminarmente la soglia della punibilità, analizzando il concetto di atto diretto ad un fine.

Questo concetto esprime sia l’atteggiamento soggettivo di chi compie un atto, sia la direzione dell’atto stesso verso l’esterno, presupposto per assumere rilevanza giuridica: ossia il soggetto compie l’atto accompagnato dall’intenzione di indirizzarlo al fine, ma al tempo stesso l’atto esce dalla sua sfera di pertinenza per manifestarsi verso la sfera di pertinenza di altro soggetto, dalla cui condotta può venire la realizzazione del fine perseguito.

Per fare un esempio, il colloquio tra il presidente Lotito e l’allenatore Rossi, dai più interpretato come manifestazione di una intenzione di ammorbidire la squadra prossima avversaria della Lazio, è atto del tutto irrilevante sotto il profilo dell’illecito sportivo.

Potrà essere forse valutabile sotto il profilo della lealtà e correttezza, ma dell’illecito sportivo non c’è neppure l’ombra, poiché non basta un’intenzione manifestata, ma occorre che sia manifestata ad un destinatario specifico, in grado di soddisfare quell’intenzione.

Occorrerebbe dimostrare che vi sia stato un seguito con atteggiamenti significativi verso soggetti terzi ( dirigenti o giocatori della squadra avversaria ), senza i quali non risulterà alcun atto diretto al fine illecito.

Ulteriore elemento da richiedersi è la idoneità dell’atto diretto al fine indicato: sarebbe da considerare sufficiente un semplice ammiccamento ( tipo “questi tre punti di domenica prossima ci farebbero molto comodo, mentre a voi non servono“ ), oppure occorrerebbe una qualche proposta più esplicita e vantaggiosa per entrambi, o anche il semplice richiamo esplicito a motivi di riconoscenza ( tipo “l’anno passato a Perugia vi ho fatto vincere lo scudetto e ora vi impegnate così contro di noi…” ) ?

Già in questa prima categoria di atti al di qua della soglia di punibilità chiunque voglia potrà collocare alcuni degli episodi presi a paradigma dalla Corte: per esempio quello relativo al favore reso a Pairetto ( l’accelerazione della consegna di un’autovettura ad un suo amico ) o agli appena accennati regali arbitrali che non eccedano i valori d’uso.

Altrettanto potrebbe dirsi del favore di accedere a sconti aziendali per l’acquisto di un’autovettura, se il valore dello sconto fosse in linea con il valore dei regali al settore arbitrale da parte delle varie squadre.

A nessuno verrebbe in mente che offrire il caffè ad un giudice da parte di un avvocato possa costituire un tentativo per favorirsi la vittoria nella causa ( e questo, anche se l’avvocato proprio a quello scopo e non per semplice cortesia l’avesse ingenuamente fatto ).

Quindi possiamo dire che il reticolo dell’illecito strutturale ( o strutturato o associativo ) è composto anche di atti di per sé leciti, neppure costituenti violazione dell’art.1 CGS, oltre che di atti violativi di questa norma minore.

Dove collocare gli altri episodi considerati dalla Corte ?

Abbiamo già visto che, singolarmente presi, secondo la giustizia sportiva non andrebbero collocati in nessuna categoria di illecito, ma vediamo quali sono queste categorie:

1) atti diretti ad alterare lo svolgimento di gare. Se fossero rispondenti a verità gli episodi come ricostruiti dal giudice sportivo ( lascio a voi questo lavoro, peraltro già egregiamente svolto ), senza dubbio questa sarebbe la categoria dove mettere il condizionamento del settore arbitrale, le griglie, le attenzioni speranzose di una riconoscenza sul campo. Sarebbe necessario provare la verità e la rilevanza degli episodi, senza necessità di dover verificare e provare se abbiano avuto un seguito da parte dei soggetti attenzionati. Strada all’apparenza molto più agevole di quella prescelta, ma si sarebbe trattato, in caso di accertamento positivo, di un piccolo illecito ( un mezzo passaporto di Recoba, per intenderci ), che non avrebbe giustificato pene devastanti come quelle comminate. Per dimostrare il raggiungimento dello scopo occorrerebbe provare l’adesione da parte dei soggetti attenzionati con atti che abbiano alterato lo svolgimento delle gare ( ad esempio, in tema di griglie, che la designazione di un arbitro invece che un altro sia dipesa da una pressione di Moggi e non sia stata invece il frutto di una autonoma scelta del designatore. In tale caso andrebbe comunque affermato il principio che qualsiasi pressione per avere o non avere un arbitro in una certa partita costituisce atto diretto ad alterare lo svolgimento di una gara. Principio a prima vista innovativo rispetto alle prassi sin qui seguite impunemente ).

2) atti diretti ad alterare i risultati. Occorrerebbe dimostrare che le attenzioni hanno avuto come direzione il taroccamento del risultato delle partite. Di ciò non c’è neppure l’ombra ed è inutile spenderci altre parole.

3) atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio nella classifica. Si è già detto nelle parti precedenti della casistica ipotizzabile ( alterazione diretta della classifica, alterazione della classifica attraverso l’alterazione dei risultati ) e della strada invece scelta dalla giustizia sportiva, ossia quella di considerare fatti leciti e violazioni dei principi di lealtà e correttezza sportiva come un unicum di natura strutturale e associativo, nonostante che l’illecito associativo nell’ordinamento sportivo non ci sia.

Poiché questa norma non c’è, la giustizia sportiva ha appiccicato a questa situazione di fatto un evento, l’alterazione della classifica, che per sua natura non può avere relazione causale con le condotte contestate, senza neppure abbozzare una minima spiegazione di come si sia svolto il rapporto di causalità tra condotte e risultato conseguito.

Se tale norma ci fosse, dovrebbe dire che chiunque si associa con altri, dotandosi di una struttura stabile e precostituendo relazioni confidenziali con figure istituzionali, al fine di ottenere favori arbitrali, è per ciò soltanto punito con le pene inflitte alla Juventus, indipendentemente dal concorso nella realizzazione di atti di favoritismo concreti.

Le condotte contestate non sono idonee a questo scopo, possono semmai esserlo – nei termini poco sopra detti – alla finalità di alterare lo svolgimento di gare. Ma su questo terreno la Corte ha sorvolato, visto anche l’esito negativo avuto nella valutazione delle tre gare incriminate, preferendo volare più alto.

Fatto questo salto logico, la Corte ne fa un altro ancora più spericolato: ritiene alterata la classifica, basandosi in via presuntiva su un unico elemento di fatto noto a tutti: la Juventus vinse quel campionato. Accidenti a quando Del Piero fece quella rovesciata a San Siro … ci è costata due scudetti, la serie B ed altro ancora !

Null’altro la Corte ci dice, al di là di verbose e ridondanti affermazioni volte – pare – più a rassicurare se stessa della enormità delle cose scritte che a dare loro contenuto e spessore logico.

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