Commento Sentenza Caf (14/07/2006): le altre squadre

RupertoLAZIO

Il club biancoceleste è accusato di quattro illeciti (violazione art.6 CGS): Lazio-Brescia del 2 febbraio 2005, Chievo Verona-Lazio del 20 febbraio 2005, Lazio-Parma del 27 febbraio 2005 e Bologna-Lazio del 17 aprile 2006. Tutti per responsabilità diretta a causa della condotta del suo presidente Claudio Lotito, al quale viene contestata anche la violazione dell’art.1 CGS per i rapporti da lui intrattenuti con Carraro e Mazzini. La Caf però riconosce l’illecito solo per Lazio-Brescia, con questa motivazione: «per avere (Lotito) in prima persona o tramite altri, avviato e coltivato contatto con il presidente della Figc Franco Carraro affinché questi a sua volta esercitasse pressioni sul designatore arbitrale Paolo Bergamo e sull’arbitro designato per la gara, tendenti ad ottenere un vantaggio derivante dall’alterazione del risultato e, comunque, dallo svolgimento della gara per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell’art.6, commi 1 e 2». Importante notare come in questo addebito sia coinvolto Franco Carraro, al quale la sentenza affibbia quattro anni e sei mesi di inibizione. Vedremo come i giudizi sulla Lazio e su Carraro saranno poi completamente stravolti.

FIORENTINA

Il club toscano deve far fronte ad un pesantissimo quadro accusatorio: cinque partite contestate, in quattro delle quali si integra il reato di illecito: Bologna-Fiorentina del 24 aprile 2005, Fiorentina-Atalanta del 15 maggio 2005, Lazio-Fiorentina del 22 maggio 2005 Lecce-Parma del 29 maggio 2005.
Strano che i viola se la “cavino” con una pena sensibilmente inferiore a quella della Juventus (entrambe retrocesse ma la Juventus con due scudetti in meno e molti punti di penalità in più).

MILAN

Nonostante l’ingente materiale a disposizione l'’incolpazione è solo sulla partita Milan-Chievo del 20 aprile 2005. Evidentemente al Procuratore Federale, in sede di deferimenti, è sfuggito il fatto che il Milan è stata l’unica squadra, tra tutte quelle coinvolte, a parlare direttamente con gli arbitri. Alla società rossonera viene addebitata la responsabilità oggettiva in relazione alla violazione degli art.1 e 6 da parte di Leonardo Meani. A Galliani viene imputata solo la violazione dell’art.1.