Farsopoli e processo breve

giustiziaIl recente dibattito parlamentare sul cosiddetto “processo breve” (il relativo disegno di legge è stato approvato dal Senato ed è ora all’esame della Camera) ha fornito l’occasione ai Soloni calciopolari per lagnarsi dell’imminente apposizione di una pietra tombale sul processo penale pendente a Napoli.
I fatti non stanno precisamente in questo modo, almeno se il testo già approvato al Senato non subirà modifiche alla Camera (e sempre che la Camera lo approvi).
L’art. 2 del disegno di legge introduce (introdurrebbe) una nuova norma nel codice di procedura penale, l’art. 346 bis, nel quale sono elencati i casi in cui il Giudice è obbligato a dichiarare il “non doversi procedere per estinzione del processo”.
Senza annoiare con troppi tecnicismi legulei, è sufficiente sintetizzare il contenuto della norma che si vorrebbe introdurre, spiegando che l’intento del disegno di legge è quello di porre limiti temporali alla durata del processo penale, limiti variabili a seconda della gravità del reato (o meglio, delle imputazioni di reato per cui si procede).
Applicando il principio alle imputazioni calciopolare (ossia: associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi sportive e frodi sportive semplici) è agevole osservare che:


  • le frodi sportive sarebbero in effetti travolte (si tratta di reati puniti con pena inferiore ai 10 anni per i quali l’estinzione potrebbe dichiararsi laddove trascorrano più di 2 anni dalla promozione dell’azione penale da parte del PM, termine nel nostro caso abbondantemente spirato);
  • l’associazione a delinquere finalizzata a commettere le frodi sportive (l’imputazione, per intenderci, contestata, fra gli altri, a Luciano Moggi) resterebbe invece insensibile all’eventuale entrata in vigore del “processo breve”, dato che il comma 5 lettera a) del nuovo articolo 346 bis del codice di procedura penale esclude espressamente – insieme ad altri reati gravi – il delitto previsto dall’art. 416 del codice penale (associazione per delinquere, appunto), fra quelli per i quali deve dichiararsi l’estinzione per eccessiva durata.


Non solo: secondo il comma 7 del nuovo articolo 346 bis del codice di procedura penale, le disposizioni sull’estinzione connessa al superamento dei limiti legali di durata del processo “non si applicano quando l’imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo” (ed è superfluo ricordare che Luciano Moggi ha più volte dichiarato che non si avvarrà di eventuali, emanande disposizioni legate appunto alla durata del processo in corso, pur se queste potrebbero agevolarlo).
Due parole anche su Giraudo, il quale, come noto, ha optato per il rito abbreviato, ha subito una condanna in primo grado (peraltro per associazione a delinquere) e ricorrerà in appello. Fatto salvo quanto detto sopra per l’associazione a delinquere viene (verrebbe) quindi in gioco anche l’art. 3 comma 2 del disegno di legge, secondo cui le disposizioni qui commentate non si applicano ai processi pendenti avanti alla Corte d’Appello alla data di entrata in vigore della nuova legge.
In conclusione (e, giova ribadirlo, effettuando le valutazioni del caso sul testo approvato dal Senato): diverse imputazioni “napoletane” potrebbero essere travolte, non quelle dei presunti (sic!) associati a delinquere.
Chi scrive ha molti dubbi sulla bontà e sull’efficacia di simili disposizioni, il cui impatto potrebbe forse risultare fatale a “processi più seri” (cit.) di quello che qui ci interessa, tuttavia sarebbe sbagliato lamentare un “colpo di spugna” sul processo di Napoli per via dell’eventuale entrata in vigore del “processo breve”.
O forse - nel timore di (eventuali) assoluzioni, che per qualcuno equivarrebbero a veri e propri drammi - è proprio quel “colpo di spugna” che i (falsi) Soloni vorrebbero?


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