La ricusazione-bis frena la Casoria e la giustizia

casoriaGrazie a due articoli di Moretti e Vaciago, pubblicati sabato su Tuttosport, la gente è un po' più informata sulla ricusazione del giudice Casoria. Alle notizie apprese da questi articoli siamo in grado di aggiungere una serie di informazioni che ci permettono di offrire ai lettori un quadro più completo sulla nuova ricusazione del giudice Teresa Casoria.

LA TEMPISTICA. Il primo aspetto che attira l'attenzione è la tempistica dei fatti: il 28 febbraio la Procura di Napoli riceve dal Consiglio Superiore della Magistratura la comunicazione di un procedimento disciplinare nei confronti della Casoria; il giorno seguente il pm Narducci è assente in aula e l'accusa è rappresentata dal solo Capuano; e il 2 marzo il Procuratore della Repubblica Giovandomenico Lepore ed i sostituti Narducci e Capuano firmano la nuova istanza di ricusazione del giudice Casoria. Poche ore per apprendere la notizia e preparare al volo un'istanza che, a quanto pare, è composta di ben 12 pagine. Sulla tempistica l'avvocato Gallinelli ha evidenziato a Vaciago: "Sono perplesso per i tempi di questa istanza. Il primo marzo i pm hanno concordato con la Casoria di risentire per il 15 i testimoni, Nucini e Facchetti Jr, che non si erano presentati, mentre il giorno dopo depositavano un’istanza di ricusazione con richiesta di sospensione immediata dell’attività processuale. Un documento che per la sua complessità non poteva essere preparato in un giorno solo: insomma, il sospetto è che sia una mossa per ritardare un processo che non stava certamente andando bene per loro".

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. La nuova istanza di ricusazione si fonda sul fatto che il giudice Casoria sta subendo un procedimento disciplinare nell'ambito del quale è prevista la discussione davanti alla Sezione Disciplinare del CSM l'8 aprile 2011. A quanto è dato sapere, al magistrato sarebbero imputati presunti comportamenti scorretti nei confronti di altri magistrati e di collaboratori dell'ufficio.
Il procedimento disciplinare ha la sua origine nella prima istanza di ricusazione avanzata dai pubblici ministeri napoletani. Quell'istanza, proposta in data 21 ottobre 2009, è stata rigettata il 22 dicembre 2009 ma, in conseguenza di quella richiesta di ricusazione, il titolare dell'azione disciplinare ha svolto accertamenti sui comportamenti del giudice Casoria. Vaciago scrive che nel procedimento disciplinare "si citano vari episodi in cui la Casoria avrebbe rivolto insulti a colleghi o sottoposti e espresso giudizi molto negativi sul funzionamento della giustizia a Napoli" e che i pm saranno testimoni nel procedimento. Le incolpazioni disciplinari non riguarderebbero la conduzione del processo così detto "Calciopoli", ma più in generale i comportamenti ed i modi del giudice Casoria e, oltre ad episodi relativi a comportamenti tenuti in altri processi, sarebbero citate anche due risposte date dalla Casoria alle giudici a latere del processo "Calciopoli", Maria Pia Gualtieri e Francesca Pandolfi, che saranno ascoltate come testi, insieme ai pm Narducci e Capuano, durante la discussione orale dell'udienza fissata dal CSM per l'8 aprile.
A questo, al ruolo nel procedimento disciplinare delle due giudici a latere, fa riferimento Alvaro Moretti quando, sempre sabato su Tuttosport, scrive: "... in ogni caso, ben difficilmente le difese accetterebbero un reinte­gro della corte con due giu­dici, la Gualtieri e la Pan­dolfi, in disputa col Presi­dente".

LA RICUSAZIONE. I Pubblici ministeri, a quanto pare, baserebbero la loro nuova istanza di ricusazione sul fatto che l'iniziativa disciplinare della Procura Generale della Cassazione riguarderebbe anche comportamenti tenuti dal giudice Teresa Casoria come conseguenza della prima richiesta di ricusazione. Durante l'indagine che ha condotto all'esercizio dell'azione disciplinare sarebbero state rese dichiarazioni anche da parte dei pm Narducci e Capuano, firmatari anche di quella prima richiesta di ricusazione. L'istanza di ricusazione, a quanto ci risulta, evidenzia che per la Casoria esisterebbe incompatibilità per una sorta di possibile interferenza tra il processo "Calciopoli" che conduce ed il procedimento disciplinare. In pratica si sosterrebbe che la Casoria non potrebbe guidare quel processo e contribuire ad emettere sentenza dopo aver avuto comportamenti, come giudice di quel processo, passibili di rilievo disciplinare. Vaciago scrive che "la Casoria, nello specifico, viene accusata di avere «un interesse nel procedimento» di Calciopoli. Questo 'interesse' deriva da un procedimento disciplinare a suo carico, nel quale i due pm sono chiamati dal Csm come testimoni".
I Pubblici Ministeri sosterrebbero che l'interesse può essere anche solo di ordine "morale", e non necessariamente di tipo "economico", interesse che potrebbe ledere il ruolo di terzietà ed imparzialità del giudice, che potrebbe essere indotto a decidere pensando al "vantaggio dell'assoluzione disciplinare".
L'avvocato Prioreschi ha risposto a Moretti: "Mi auguro che la Corte d'Appello decida tempesti­vamente e non vedo l'ap­plicabilità della norma che i pm invocano stavolta: non vedo, cioè, quale inte­resse personale possa ave­re la Casoria in questo pro­cedimento. Normalmente, l'interesse è delle parti, non del collegio giudicante. Apprendo che i pm del proces­so sono anche testimoni del procedimento discipli­nare a carico della Casoria. E allora sarebbe più oppor­tuno che si astenessero lo­ro dal sostenere l'accusa in questo processo, non la Ca­soria".

LA NORMA. A proposito del citato "interesse" la Corte di Cassazione ha in effetti affermato che "l'interesse nel procedimento previsto dall'art. 36 1 co. lett. a) c.p.p., consiste nella possibilità per il giudice di rivolgere a proprio vantaggio l'attività giurisdizionale che è chiamato a svolgere nel processo, vantaggio che non deve essere necessariamente economico ma che ben può essere anche solo di ordine morale" (Cass. sez. VI, 5/3/1998, n. 2452, ric. Strazzullo R.V. n. 210839; id., 18/6/1998 n. 1711, ric. Cuccurullo, R.V. n. 211132).
A quanto pare nell'istanza di ricusazione si richiama una sentenza della Cassazione, che, a dire dei PM, avrebbe statuito su un caso analogo (Sezione II sentenza n. 1660 del 1999). Sul web è reperibile un documento che, al punto 5) richiama un passaggio di tale sentenza che qui riportiamo: "l’interesse quale elemento della fattispecie ex art. 36 lett. a) c.c.c. è senz’altro da ravvisarsi in capo al Giudice che sottoposto a procedimento disciplinare per comportamenti attinenti ad attività e provvedimenti giurisdizionali in precedenza adottati nell’ambito di un procedimento penale sia poi chiamato a pronunziarsi nello stesso procedimento penale in relazione ai medesimi fatti"; ciò in quanto quel Giudice sarebbe comunque, in tal caso, "condizionato dalla pendenza del procedimento disciplinare instaurato in conseguenza della sua precedente decisione essendo egli, inevitabilmente, portato a porsi il problema della possibile incidenza sul procedimento disciplinare della nuova decisione".

Tuttavia, secondo la Suprema Corte, occorre accertare se un siffatto interesse sia concretamente ravvisabile in relazione al "pubblicizzato" procedimento disciplinare, in ordine al quale vanno acclarati sia l'effettiva sussistenza e attualità della pendenza, sia i termini e il contenuto della incolpazione con particolare e rigoroso accertamento dell'attinenza e dipendenza di essa dalla pregressa attività giurisdizionale svolta dal giudicante in ordine agli stessi fatti oggetto di quel medesimo procedimento nel quale si è poi innestata la dichiarazione di ricusazione; questo per pervenire non a generiche e apodittiche affermazioni di principio, ma a stabilire, in concreto, se il giudice, ricusato sulla base dell'esito degli accertamenti prima indicati, sia effettivamente portatore di un interesse giuridicamente rilevante tale da coinvolgerlo nella vicenda processuale in modo da rendere l'attività giurisdizionale, che egli è chiamato a svolgere, obiettivamente suscettibile di procurargli un vantaggio, sia pure non economico ma soltanto di ordine morale.
In tale prospettiva, non essendo ovviamente ipotizzabile una ricusazione, per così dire, "omnibus" (ossia per motivi correlati a procedimenti diversi dal quello per cui la ricusazione è richiesta), bensì dovendosi vagliare la relativa istanza solo per un dato procedimento e per motivi ad esso attinenti, andrebbero quindi valutate, ai fini della fondatezza del giudizio di "ricusabilità", le condotte contestate alla Casoria dalla stessa tenute nell’ambito del solo processo "Calciopoli". E per la verità, sempre in base a quanto è dato sapere, fra le condotte contestate al magistrato, i comportamenti tenuti nell’ambito del processo “Calciopoli” non paiono davvero fra i più rilevanti sotto il profilo disciplinare.

LA FRENATA. Questa nuova istanza di ricusazione potrebbe comportare un'ulteriore frenata del processo. Sotto ricusazione il dibattimento può proseguire senza ritardi, ma deve fermarsi prima della sentenza e aspettare la decisione sulla ricusazione. Un'eventuale censura, o condanna disciplinare, però, potrebbe non influire automaticamente sulla ricusazione.
Solo se l'istanza di ricusazione fosse accolta ci sarebbe il rischio di dover rifare tutto il processo dall'inizio. Un processo che era ormai in dirittura d'arrivo, con la sentenza prevista per la primavera, subisce delle brusche frenate a causa delle proroghe richieste dal perito trascrittore Porto e delle iniziative dei pm: prima la richiesta di audizione dei nuovi testimoni avvenuta due mesi dopo la conclusione di "ulteriori attività di indagine", poi questa nuova istanza di ricusazione del giudice.
Il rischio che il processo possa terminare con la prescrizione e senza una verità processuale esiste, ma questa soluzione non sarebbe imputabile alle difese e non sarebbe gradita, come sottolinea l'avvocato Prioreschi: "Noi questa ipotesi la rifuggiamo: oggettivamente le risultanze processuali ci stanno ogni giorno dando le prove posi­tive dell'innocenza di Lu­ciano Moggi e in generale degli imputati. Noi voglia­mo che questo processo si concluda prima che le nuo­ve leggi possano entrare in vigore. Sarebbe proprio una beffa per chi si ritiene innocente vedersi privata la possibilità di vedere acclarata la propria ragione, negato un ristoro morale anche per questa perdita di tempo, che apre la stra­da a norme come quelle del processo breve".
Ricordiamo che la prescrizione sarebbe un fatto previsto da una legge che, però, deve ancora entrare in vigore.