Perizia D’Onofrio reloaded/7

pinocchioChiudiamo l’analisi della perizia dell’ematologo romano, riportando quanto deciso dalla Corte di Cassazione e ricordando, a beneficio di chi non lo sapesse, che il giudizio espresso è di legittimità, ossia, fra le altre, di verifica che le regole procedurali e sostanziali siano state applicate correttamente nel grado precedente (inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale e inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale art. 606.1 lettera b e c c.p.p) e che la motivazione risponda ai criteri della logica (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame art.606.1 lettera e c.p.p. ).

La parola alla Corte

1.3) 3 - Con riferimento all'eritropoietina.

Con specifico riferimento alla somministrazione di eritropoietina umana ricombinante, il ricorso del Procuratore generale va, invece, dichiarato inammissibile.

[omissis]
Ritiene, viceversa, questo collegio che la Corte territoriale, lungi dallo sconfessare le conclusioni del perito di ufficio senza ritenere neppure necessario ricorrere a nuova perizia, ha operato una attenta e approfondita analisi degli accertamenti istruttori e dei contenuti della perizia di ufficio e ha ritenuto, con giudizio insindacabile in questa sede perché privo di vizi logici, di non condividere le conclusioni riportate nell'elaborato peritale.
In particolare, la Corte ha preso in considerazione e specificamente analizzato tutte le argomentazioni della perizia di ufficio, affermando:

- che negli anni dal 1994 al 1998 non era stato accertato alcun caso di positività a sostanze dopanti da parte di giocatori della soc. Juventus;

- che da nessun atto del processo emergeva l'acquisto di eritropoietina o la sua somministrazione agli atleti della società;

- che lo stesso perito di ufficio aveva individuato la possibilità di una somministrazione di eritropoietina in termini lontani dalla sicura evidenza ("molto probabile" e in due casi "praticamente certa"): e che pertanto, il giudizio di probabilità e non di certezza, non permetteva una affermazione di responsabilità.

Inoltre, a riscontro delle conclusioni assunte, la Corte territoriale rilevava che non erano stati riscontrati valori superiori ai limiti fissati nel vani protocolli antidoping e che la situazione dei giocatori della Juventus, sia con riferimento ai valori ematologici medi, sia in relazione a quelli del bilancio marziale, non si discostava dalle medie della popolazione nazionale.

Di conseguenza, ricordava la Corte, i valori utilizzati dal perito nell'ambito del criterio della "differenza critica", rientravano nei limiti della media generale, cosicché tutte le modificazioni individuate nella perizia rappresentavano sostanzialmente dei casi di asserita anormalità circoscritti in un contesto di normalità
Infine, la Corte esaminava specificamente le posizioni di alcuni giocatori (Pessotto, Conte, Tacchinardi) sottolineando gli aspetti di sopravvalutazione dei risultati della perizia (... il calo di emoglobina, superiore alla differenza critica, rende lecito il dubbio della possibile sospensione di una pregressa stimolazione esogena ... ) e rilevando che in più di una occasione elementi di sospetto erano divenuti, in sentenza, sintomi univoci di utilizzo certo della sostanza vietata.
Tutte le conclusioni citate ricevevano il supporto di una analitica e puntuale motivazione.

Ancora, con specifico riferimento alle posizioni dei giocatori Conte e Tacchinardi, la Corte territoriale ha approfonditamente analizzato gli episodi presi in considerazione dal primo giudice, allorché i valori ematologici avevano registrato una significativa riduzione dell'emoglobina priva di giustificazione nella documentazione clinica, osservando che si era in presenza di semplici sospetti di somministrazione di eritropoietina che, in mancanza di obiettivi e validi riscontri, non consentivano una affermazione di responsabilità degli imputati.
Un insieme argomentativo, quello sinteticamente esposto, complesso e variegato, che, condivisibile o meno, non può certo essere censurato in questa sede sotto il profilo della mancanza o contraddittorietà della motivazione ove si consideri che, per consolidata giurisprudenza, non è compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di mento, o quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudici di merito: ma solo quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato correttamente tutti gli elementi a loro disposizione fornendo degli stessi una plausibile interpretazione e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato una determinata scelta in luogo di altre.
E nella specie, la Corte ha dato conto delle scelte operate con argomentazioni corrette sul piano della logica, senza operare, come sostiene il Procuratore generale, una sconfessione acritica dei risultati della perizia, ma argomentando congruamente sulle scelte operate.


Alla luce di quanto sopra non può neppure affermarsi che la Corte territoriale abbia ritenuto che solo la prova diretta può condurre a una affermazione di responsabilità: viceversa, il giudice di appello ha fatto corretto uso della motivazione nell'ambito del principio del libero convincimento.
E la riprova di tali affermazioni si coglie nelle stesse censure del ricorrente che, nella sostanza, non si lamenta di omissioni o di carenze motivazionali della sentenza di appello ma fornisce una chiave di lettura dei fatti alternativa a quella della Corte territoriale.
Il ricorso, in parte qua, va, pertanto, dichiarato inammissibile.



In questa occasione, ci siamo astenuti volontariamente dal commentare l’estratto della sentenza, per dar modo a tutti i nostri lettori di formarsi in completa autonomia il proprio convincimento, perché crediamo che debbano essere i fatti a parlare, non le allusioni o l’invidia o, peggio, i propri colori sociali.
Ringraziamo, infine, la dott.ssa. Sabine Bertagna senza la cui intervista al professor D’Onofrio mai avremmo avvertito la necessità di dover ribadire quanto già sentenziato nelle aule di tribunale; auspichiamo che la stessa trovi il tempo di leggerci, magari, tra la miriade dei gravosi impegni di un vicedirettore dell’organo ufficiale dell’Internazionale football club.

Si ringrazia l'utente Karel di j1897 per la gentile segnalazione.

FINE

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